Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 69-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 69. - (Documentazione). - 1. La documentazione richiesta dall'articolo 69, comma 2, è la seguente:

          a) documenti relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato;

          b) documenti relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della perizia giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, agli albi del tribunale.

      2. Si ammette una sola associazione degli iscritti agli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.
      3. Le associazioni degli iscritti agli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:

          a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o il perito;

          b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

          c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o perito, delle procedure giudiziarie.

 

Pag. 12

      4. Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.
      5. Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, seminari e tirocini.
      6. Le associazioni inviano annualmente al presidente del tribunale di riferimento una relazione sull'attività svolta, l'elenco degli iscritti all'associazione, gli elenchi dei partecipanti ai corsi e ai seminari, i risultati delle attività di tirocinio e il rendiconto, che deve evidenziare entrate e uscite.
      7. Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto agli albi, l'elenco dei corsi, tirocini e seminari di approfondimento e aggiornamento cui ha partecipato.
      8. Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e, conseguentemente, formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».